Art. 4.

      1. Presso le aziende sanitarie locali e i consultori sono istituiti centri di ascolto sulla violenza sulle donne, allo scopo di sostenere ed aiutare attraverso idoneo supporto sanitario e psicologico le donne vittime di abusi. I centri di ascolto sono formati da dottori e psicologi delle medesime strutture.